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Patente a rischio per chi soffre di colpi di sonno, test obbligatori

 

 

 

osasPatente di guida a rischio per coloro che soffrono di patologiae legate al sonno e dovranno rinnovare o conseguire la patente di guida il prossimo anno, quando dovrebbe entrare in vigore la direttiva europea del primo luglio 2014, n. 2014/85/UE che tutti gli Stati membri sono obbligatio a recepire entro il 31 dicembre 2015. La normativa in questione infatti, una volta recepita dallo Stato Italiano, renderà obbligatori gli interventi diagnostici e terapeutici  richiesti per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica alla guida per tutti i conducenti di veicoli a motore con sospetta OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno).  Si tratta di una piccola grande rivoluzione nel settore della sicurezza stradale da un lato e della salute dei pazienti dall'altro. Il decreto rappresenta infatti una prima fondamentale risposta al problema della sonnolenza e ai colpi di sonno alla guida.
il controllo delle apnee notturne avverrà in diverse fasi nei confronti dei soggetti che già soffrono della sindrome di apnee ostruttive nel sonno. La prima consiste in un colloquio, dove il medico individuerà le prime condizioni di rischio,  russamento, obesità, ipertensione arteriosa farmaco resistente, diabete, cardiopatia, eventi ischemici cerebrali e broncopneumopatie. Il risultato del colloquio determinerà se attuare la seconda fase, ossia un questionario sulla sonnolenza diurna, da cui emergeranno tre profili di rischio per la guida di autoveicoli: basso, medio ed elevato. In caso di dubbi circa l’idoneità o la sicurezza di guida, l’accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici sarà demandato alla commissione medica locale.

In quella sede potranno autorizzarsi alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.

In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere “idoneo” un soggetto a rischio, la validità della patente rilasciatagli o rinnovatagli, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, sarà sottoposta ad una durata molto breve: al massimo un anno. Ma ben potrà essere anche inferiore, obbligando il patentato a sottoporsi a ravvicinati controlli a conferma dell’idoneità.

 

 

EsamiPatenteDiGuida SupportoAudio

 

 

 

 

           

 

PER CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA

 

Alcuni Uffici provinciali della motorizzazione (UMC) richiedono ai candidati con certificazione DSA di presentare domanda in bollo per poter ascoltare i files audio durante lo svolgimento dell’esame di teoria per il conseguimento di patenti e/o CQC.

Il file avvisi del CED (Centro Elaborazione Dati)  chiarisce agli uffici Motorizzazione che questi candidati NON devono né presentare domanda, né pagare il bollo per ascoltare l’audio dei quiz in sede di esame.

Questa pratica è infatti contraria a quando prevede il DM n. 243 del primo giugno 2021 che stabilisce che il candidato ha diritto ad usufruire di un tempo maggiorato e ad ascoltare l’audio dei quiz, “senza ulteriori formalità oltre la certificazione DSA” (aggiunge la circolare prot. 28649 del 15/09/2021).

Solo per i candidati al conseguimento della CQC con diagnosi DSA, e solo fino a quando non saranno disponibili i files audio per la lettura dei quiz, è possibile sostenere l’esame oralmente (file avvisi n. 18 del 08/06/2021).

Chi aveva già presentato la domanda per il conseguimento di una patente o CQC prima dell’entrata in vigore dei decreti specifici (quindi prima di giugno 2021) deve inoltrare all’UMC domanda su carta semplice (NON IN BOLLO), unitamente alla certificazione DSA.

Ad oggi l’applicazione che gestisce il certificato medico dematerializzato segnala per candidati con diagnosi DSA, in fase di visita medica, il diritto  al tempo maggiorato. Per conseguire una CQC la richiesta di tempo maggiorato deve essere effettuata nella domanda di conseguimento dell’abilitazione.

Gli UMC hanno la facoltà di acquisire una semplice dichiarazione del candidato che ricorda il suo diritto al supporto dei files audio, ma senza fargli pagare alcun bollo, e solo fino a quando non sarà implementata una procedura telematica (ora in fase di studio) che abilita automaticamente la fruizione dell’audio in presenza di maggiorazione del tempo di esame.

 

           PER CANDIDATI CITTADINI STRANIERI O ITALIANI SENZA LA TERZA MEDIA

 

Nel caso di cittadini stranieri e cittadini italiani che non hanno conseguito la terza media, per benefciare dell’audio dei quiz in sede di esame (anche per quanto riguarda l'audio CQC), è necessario presentare all’UMC domanda in bollo, unitamente alla dichiarazione di non aver conseguito la licenza media o tiolo equipollente, o di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.

 

          PROCEDURA IN CASO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEI FILES AUDIO ALL’ESAME

 

I candidati che durante l’esame non riescano ad usufruire dell’audio a causa di problemi tecnici non risolvibili durante la seduta verranno segnati come assenti (causa malfunzionamento audio) e potranno ripetere la prova alla prima data disponibile.

In alternativa, possono scegliere di sostenere l’esame senza ascoltare la lettura dei quiz. In questo caso, però, se bocciati, non potranno contestare la mancanza dell’audio e dovranno ripetere la prova facendo passare il tempo minimo richiesto di 30 giorni.

Guida senza patente: la depenalizzazione riguarda i "non patentati"

 

 

Sanzioni amministrative più alte e immediata efficacia per chi guida senza aver conseguito la patente, con il fine di rafforzare il carattere dissuasivo delle disposizioni. Ad affermarlo è il Ministero dei Trasporti, commentando in una nota le disposizioni approvate oggi dal Consiglio dei Ministri sulla depenalizzazione di una serie di reati, ex lege n. 67/2014 (leggi: "Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati definitivamente cancellati").

Depenalizzazione che comprende, appunto, anche chi sarà trovato alla guida senza patente.

Una misura che a detta del Mit aumenterà "il fattore di deterrenza", considerato che fino ad oggi, chi veniva "beccato" senza aver conseguito il titolo abilitativo era punito con l'ammenda da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro, e visto "l'enorme carico di cause pendenti nei tribunali", la previsione di una sanzione pecuniaria penale, di competenza della magistratura faceva intervenire in molti casi la prescrizione del reato, non consentendo così la punizione efficace dei trasgressori.

Ora, invece, la forbice della sanzione innalza da 5mila a un massimo di 30mila e la stessa sarà irrogata nell'immediatezza, direttamente dall'organo accertatore, e dovrà essere pagata entro 60 giorni.

Trascorso tale periodo, si legge ancora nella nota del ministero, "l'importo della sanzione diventa esigibile e, di conseguenza, l'organo accertatore può avviare la procedura esecutiva per il recupero del credito. Anche in questo caso c'è una più efficace azione punitiva".

Ad essere confermato è inoltre il trattamento in caso di "recidiva": se la cosa si ripete nell'arco di un biennio, infatti, il trasgressore sarà punito con la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.

Per chiarezza, specifica, infine, il Mit, nel provvedimento non si parla "di coloro che, pur avendo conseguito la patente, non l'abbiano con sé nel momento del controllo. In questo caso si tratta già di una sanzione amministrativa".

In ogni caso, si ricorda che l'art. 116, comma 15, del Codice della Strada, punisce con la stessa sanzione di chi si trova alla guida senza aver mai conseguito la necessaria abilitazione, anche i conducenti che guidano senza patente "perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici".

Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Divieto di fumo in auto

 

Da oggi scatta il divieto di fumare in auto se ci sono gestanti o minori. Per chi fuma all'aperto davanti scuole e ospedali o in auto (anche ferma), in presenza di minori e donne incinte, scattano le sanzioni previste dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, numero 448. E quindi da 25 a 250 euro per fumo all'aperto davanti a scuole e ospedali e fumo in auto in presenza di minori sotto i 18 anni. Multe da 50 a 500 euro per fumo in auto in presenza di minori sotto i 12 anni e/o di donne incinte. La multa è a carico sia del guidatore sia del passeggero adulto che fuma in presenza di donne incinte e/o minori. Non sarà invece un divieto di fumo totale in macchina.

 È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni relative al tabacco. Il decreto introduce avvertenze di nuovo genere sui pacchetti, condite da immagini forti, la stretta sulla pubblicità durante i programmi rivolti ai minori e il divieto di fumare vicino a scuole, ospedali e università.